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Una foto può giustificare la separazione per infedeltà?

lentepubblica.it • 25 Febbraio 2020

foto-puo-giustificare-separazione-infedeltaLa questione è stata sottoposta all’attenzione della Cassazione che, proprio di recente si è espressa sull’argomento: scopriamo qual è la decisione presa dai giudici.


Una foto può giustificare la separazione per infedeltà? A rispondere alla domanda è stata la Corte di Cassazione con la Sentenza 4899/20 del 24.02.2020.

A presentare ricorso era stato l’ex marito contro l’addebito di separazione. Nello specifico ciò era avvenuto sulla base di una foto che lo ritraeva in atteggiamento intimo con una donna, da lui ritenuto soltanto amicale.

Ecco come si sono pronunciati nel merito i Giudici.

Una foto può giustificare la separazione per infedeltà?

A propria difesa l’imputato sosteneva che la foto in questione dimostrasse atteggiamenti solo amicali. E contestava che fosse stato violato il suo diritto alla privacy,

La Cassazione, in merito, ha espresso il principio per cui se l’infedeltà è fondata su sospetti ragionevoli e accettabili, la separazione può essere addebitata al coniuge “traditore” perché è lesiva della dignità e dell’onore dell’altro.

L’articolo 151, comma 2 del codice civile, infatti dispone che

“il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

In buona sostanza, secondo i giudici la dimostrazione della violazione del dovere di fedeltà può desumersi anche da foto che mostrano il coniuge «in un atteggiamento di intimità» con un’altra persona. Tale comportamento, «secondo la comune esperienza, induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale».

Infine, per quanto riguarda la privacy, una foto che immortala due persone in atteggiamenti intimi non viola la privacy se si tratta di un luogo pubblico o aperto al pubblico.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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